L’Albero dei Cuori

Associazione di Promozione Sociale – Legge 383 – Macerata

 

Statuto

Approvato dall’Assemblea dei Soci il 28 aprile 2016 a Macerata

 

 

ART. 1 – COSTITUZIONE E SEDE

 

È costituita, nel rispetto del codice civile e della L. 383/2000, l’associazione di promozione sociale denominata “L’albero dei cuori”. Essa è retta dal presente statuto e dalle vigenti norme in materia.

L’associazione ha sede legale e sociale a Macerata in via Beniamino Gigli n. 2 – c/o IRCR Villa Cozza. A mezzo di specifiche delibere adottate del Comitato Direttivo e senza necessità di modifiche statutarie, potrà essere stabilita una diversa sede sociale che può essere trasferita in altro luogo nell’ambito della stessa città, nonché possono essere istituite ulteriori sedi operative.

È in facoltà dell’associazione aprire sezioni locali.

 

ART. 2 – CARATTERE DELL’ASSOCIAZIONE

 

L’associazione è apartitica, apolitica e aconfessionale, è una struttura democratica a carattere di volontariato e non ha fini di lucro.

Essa si organizza strutturalmente come circolo privato affiliandosi all’Associazione ANTEAS SERVIZI MARCHE (Associazione Nazionale Terza Età Attiva per la Solidarietà – Servizi Marche).

Gli eventuali utili non possono essere ripartiti, neppure indirettamente.

 

ART. 3 – DURATA

 

La durata dell’Associazione è illimitata e potrà essere sciolta solo con delibera dell’Assemblea Straordinaria degli associati.

 

ART. 4 – OGGETTO DELL’ASSOCIAZIONE

 

L’associazione, che persegue scopi sociali, culturali, educativi e ricreativi, nel rispetto delle pari opportunità, si richiama ai valori umani quali il rispetto degli altri, l’aiuto ai più deboli, l’amicizia e la famiglia, si pone come fine la solidarietà sociale, il riconoscimento dei diritti, della dignità e del valore della vita delle persone, con particolare riguardo ai soggetti in situazioni di disagio sociale come gli anziani, i portatori di handicap, i malati, i minori e i giovani in difficoltà, nonché alle famiglie in difficoltà.

Nei confronti degli anziani e dei portatori di handicap ha l’obiettivo di mantenere e valorizzare le loro capacità residue in qualsiasi condizione fisica o psichica; di valorizzare il loro bagaglio culturale in quanto elemento insostituibile di confronto tra le generazioni; di mantenere vivo e di sviluppare il loro interesse per il mondo circostante; di migliorare le loro condizioni di vita con strumenti assistenziali e favorendo l’integrazione sociale.

Nei confronti dei minori e dei giovani ha l’obiettivo di avvicinarli alle proprie famiglie, di far comprendere loro le fasi della vita, di accorciare le distanze tra le generazioni, in particolare tra nonni e nipoti, tra le persone abili e quelle diversamente abili, di favorire i processi di discussione e di integrazione sul disagio sociale legato alla diversità culturale.

Nei confronti delle famiglie con l’obiettivo di sostenerle nelle situazioni di difficoltà e di bisogno.

Sono obiettivi dell’Associazione il sostegno e l’assistenza finalizzati a favorire l’autonomia delle persone in difficoltà, siano esse malate, disabili, anziane, adulte, giovani o minori.

A tale scopo, al centro delle attività dell’associazione si pone la ricerca, lo studio, il dibattito, l’informazione e la formazione, le attività culturali, ricreative, sociali, d’animazione e quant’altro l’associazione riterrà opportuno attivare, nel rispetto delle normative vigenti, per raggiungere gli scopi sociali.

Per il perseguimento dei propri scopi l’Associazione potrà avviare attività di sostegno e/o di assistenza di tipo domiciliare, semi-domiciliare, semi-residenziale, residenziale ed extra residenziale. Potrà organizzare forme di sostegno e/o assistenza differenziata in funzione dei bisogni della persona, delle sue condizioni psico-fisiche, delle difficoltà relazionali con le proprie famiglie, della solitudine, dell’emarginazione, della non autosufficienza.

L’associazione, nel conseguire le proprie finalità, potrà svolgere qualsiasi attività lecita, aderente gli scopi del sodalizio. A titolo esemplificativo e non tassativo l’associazione potrà svolgere la gestione di circoli sociali, la somministrazione di alimenti e bevande, l’organizzazione d’incontri, conferenze, seminari, corsi di formazione, manifestazioni, gare, tornei, spettacoli, feste sociali, viaggi e soggiorni sociali, attività ricreative, culturali, informative e editoriali.

L’associazione potrà, inoltre, organizzare corsi di formazione, attività di studio e documentazione per i propri soci e per gli operatori dei settori attinenti gli scopi sociali, nonché realizzare materiale editoriale e audiovisivo.

Essa, pur non avendo scopo di lucro, potrà svolgere attività commerciale o produttive marginali, anche offrendo servizi ai non tesserati, purché finalizzata al raggiungimento degli obbiettivi istituzionali.

Potrà infine promuovere raccolte di fondi per l’autofinanziamento o per la realizzazione di specifici progetti sociali.

L’Associazione potrà quindi svolgere qualsiasi attività aderente gli scopi sociali, in forma diretta o indiretta, singolarmente o congiuntamente con altre Associazioni o Enti pubblici o privati con cui attiva specifiche convenzioni.

Le attività non conformi agli scopi sociali sono espressamente vietate.

Tutte le attività dell’associazione e le sue finalità sono ispirate a principi di pari opportunità tra uomini e donne e rispettose dei diritti inviolabili della persona.

 

ART. 5 – RISORSE ECONOMICHE

 

Per il conseguimento degli scopi sociali l’Associazione si avvarrà delle seguenti risorse:

– quote versate dai soci nella misura decisa annualmente dal Comitato Direttivo;

– contributi dello Stato, delle Regioni di Enti Locali, di Enti o di Istituzioni pubbliche, previsti dalle vigenti normative in materia, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari o sulla realizzazione di specifici progetti;

– contributi dell’Unione Europea e i organismi internazionali;

– entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;

– proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi; derivanti dallo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

– erogazioni liberali degli associati e/o di terzi (siano essi persone fisiche, giuridiche, Enti pubblici o privati) purché le cui finalità non siano in contrasto con gli scopi sociali;

– eredità, donazioni e legati;

– entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste, sottoscrizioni anche a premi, raccolta fondi;

– entrate derivanti da attività commerciali o produttive marginali che l’Associazione intenderà attivare;

– eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di rendiconto;

– rendite di beni mobili o immobili pervenuti all’Associazione a qualunque titolo;

– ogni altra entrata ammessa ai sensi della L. 383/2000 e successive modificazioni o integrazioni.

 

Il Comitato Direttivo potrà rifiutare qualsiasi donazione che sia tesa a condizionare in qualsiasi modo l’associazione.

L’Associazione potrà aprire e chiudere libretti di deposito, conti correnti e qualsiasi altra forma d’investimento o finanziamento mobiliare o immobiliare che si ritenga necessaria per raggiungere le finalità per le quali l’Associazione si è costituita.

 

ART. 6 – GESTIONE ECONOMICA

 

Tutte le entrate e i contributi versati all’associazione, a qualsiasi titolo, devono essere utilizzati per la realizzazione degli scopi sociali, per migliorare l’efficienza e la qualità nello svolgimento delle attività istituzionali e per contribuire alle spese di gestione dell’Associazione stessa.

A tali fini, previa idonea deliberazione dell’Assemblea dei soci, possono essere accantonate annualmente, determinate somme in bilancio.

Durante la vita dell’Associazione non possono essere distribuiti, ancorché in modo indiretto, utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale.

 

ART. 7 – REQUISITI DEI SOCI

 

Possono essere soci dell’Associazione i cittadini italiani o stranieri residenti in Italia. Potranno inoltre essere soci le persone giuridiche, gli enti e le altre istituzioni aventi attività e scopi non in contrasto con quelli dell’Associazione “L’albero dei cuori”.

 

ART. 8 – AMMISSIONE DEI SOCI

 

Sono ammessi a far parte dell’Associazione gli uomini, le donne e gli altri soggetti (persone giuridiche, enti o altre istituzioni) che condividano gli scopi dell’Associazione, che accettano il presente Statuto e gli eventuali regolamenti interni, che s’impegnano a dedicare una parte del loro tempo per il raggiungimento dei fini sociali.

L’ammissione dei soci avviene su domanda degli interessati.

Le domande di ammissione, indirizzare al Presidente, devono essere inviate alla sede legale dell’Associazione.

L’accettazione delle domande di ammissione dei nuovi soci è deliberata dal Comitato Direttivo e la qualifica di socio decorre dalla data di accoglimento della domanda che contestualmente implica l’iscrizione nel libro dei soci.

L’Associazione si riserva l’insindacabile diritto di non accettare le domande di ammissione di nuovi soci che, per fondati motivi, ritiene opportuno.

La quota sociale non è trasmissibile né rivalutabile.

Non è prevista nessuna limitazione alla partecipazione della vita associativa. Tutti i soci hanno pari diritti di voto per l’approvazione o la modifica dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi. Non sono ammessi soci temporanei.

I soci si dividono in tre categorie:

– Soci fondatori: coloro che sono intervenuti alla costituzione dell’Associazione, hanno diritto di voto, sono eleggibili alle cariche sociali, la loro qualità di soci ha carattere permanente, non è soggetta a iscrizione annuale, ma solo al pagamento della quota sociale.

– Soci ordinari: coloro che hanno chiesto e ottenuto la qualifica di socio dal Comitato Direttivo. Hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali. La loro qualità di soci effettivi è subordinata all’iscrizione e al pagamento della quota sociale. Il numero dei soci effettivi è illimitato;

– Soci onorari: coloro che abbiano contribuito in maniera determinante, con la loro opera o il loro sostegno ideale, ovvero economico, alla costituzione o alla crescita dell’associazione.

I soci sono tenuti al pagamento della quota sociale entro 10 giorni dall’iscrizione nel libro soci.

L’ammontare della quota annuale è stabilito dall’assemblea in sede di approvazione del bilancio.

I soci onorari sono esonerati dal pagamento delle quote associative.

Le persone giuridiche, gli enti e le altre istituzioni partecipano per mezzo del proprio legale rappresentante o di persona dallo stesso delegata.

Contro il diniego all’iscrizione per i soci è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri, il quale decide sull’argomento entro 30 giorni dal ricevimento dell’istanza.

Le attività svolte dai soci a favore dell’associazione e per il raggiungimento dei fini sociali sono svolte prevalentemente a titolo di volontariato e in forma gratuita.

L’associazione può, in caso di necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

In base alle disposizioni di legge sulla Privacy (L. 675/97, Codice della Pricacy, ecc.) tutti i dati personali raccolti saranno soggetti alla riservatezza ed impiegati per le sole finalità dell’Associazione previo assenso scritto del socio.

 

ART. 9 – DOVERE DEI SOCI

 

L’appartenenza all’associazione ha carattere libero e volontario ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi organi, secondo le competenze assegnate dallo statuto.

Tutti i soci sono tenuti a un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri soci che con terzi nonché all’accettazione delle norme del presente statuto.

È dovere dei soci essere in regola con il versamento della quota d’iscrizione e delle quote sociali annuali.

Possono essere espulsi i soci che commettono atti incompatibili con le finalità dell’Associazione.

 

ART. 10 – PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

 

La perdita della qualifica di socio non implica alcun diritto a compenso, rimborso di quanto versato o indennità, e può avvenire per i seguenti motivi:

– Dimissioni volontarie;

– Decadenza;

– Espulsione.

La perdita della qualifica di socio per decadenza è motivata dal mancato versamento delle dovute quote associative, mentre quella per espulsione può avvenire per i seguenti motivi:

– non ottemperanza alle disposizioni statutarie ed ai regolamenti;

– per danni morali e materiali all’Associazione;

– per comportamento scorretto.

Le espulsioni, che devono essere motivate, sono deliberate dal Consiglio Direttivo.

Contro le espulsioni è ammesso il ricorso al Collegio dei Probiviri al quale è attribuito il compito di raccogliere, in contraddittorio con le parti, gli elementi di conoscenza utili alla definizione della controversia. Il Collegio, entro 30 giorni dalla data di ricevimento dell’istanza, dovrà esprimersi in merito. L’eventuale riammissione del socio è deliberata dal Comitato Direttivo.

I soci fondatori che, pur formalmente sollecitati, non sono in regola con i pagamenti per più di 3 anni perdono la qualifica di socio per decadenza.

 

ART. 11 – ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

 

Gli organi dell’Associazione sono:

 

1) Assemblea dei soci;

3) Comitato Direttivo;

4) Presidente;

5) Vice Presidente

6) Collegio dei Sindaci Revisori;

7) Collegio dei Probiviri (facoltativo).

 

ART. 12 – ASSEMBLEA DEI SOCI

 

L’Associazione ha nell’Assemblea il suo organo sovrano. Tutti i soci hanno diritto di partecipare all’Assemblea ed hanno eguale diritto di voto, purché in regola con il pagamento delle quote associative.

L’Assemblea è convocata, sia in sede ordinaria sia straordinaria, dal Presidente dell’Associazione su:

a) decisione del Consiglio Provinciale;

b) richiesta di almeno 1/10 dei soci.

 

ART. 13 – CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA

 

L’Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è convocata dal Presidente dell’Associazione attraverso:

a) invito affisso presso l’albo esistente nella sede sociale almeno 15 giorni prima della data fissata per l’Assemblea;

b) invito scritto diretto a ciascun socio con almeno 15 giorni di preavviso, o, in caso di comprovata urgenza, con almeno 5 giorni di preavviso.

L’avviso e la lettera d’invito devono contenere l’ordine del giorno dell’Assemblea.

L’Assemblea in sede ordinaria è convocata almeno una volta l’anno, di norma entro il mese di marzo e comunque non oltre il mese di giugno, per l’approvazione del bilancio consuntivo dell’anno precedente, preventivo per l’anno in corso o per l’eventuale rinnovo delle cariche sociali.

 

ART. 14 – LEGALE COSTITUZIONE DELL’ASSEMBLEA

 

L’Assemblea, sia in sede ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli associati. In seconda convocazione l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati.

È ammesso l’intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio presente; è vietato il cumulo delle deleghe in numero superiore a una.

Le deleghe sono valide ai fini della costituzione del numero legale per l’Assemblea.

 

ART. 15 – DELIBERAZIONI DELL’ASSEMBLEA

L’Assemblea legalmente costituita è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente o persona indicata dal Presidente assente o designata, per quella sola seduta, dall’Assemblea.

I verbali delle riunioni d’Assemblea sono redatti dal Segretario in carica; in caso di sua assenza, per quella sola Assemblea, da una persona scelta in sua sostituzione dal Presidente dell’Assemblea tra i presenti.

Il Presidente ha inoltre facoltà, quando lo ritenga opportuno, di chiamare un notaio per redigere il verbale dell’Assemblea fungendo questi da Segretario.

L’Assemblea delibera, sia in prima sia in seconda convocazione, con la maggioranza dei voti espressi.

I soci in possesso di delega di altro socio esprimono il voto anche per il socio delegante.

Le deliberazioni prese in conformità dello statuto obbligano tutti i soci, anche se assenti, dissidenti o astenuti al voto.

 

ART. 16 – FORME DI VOTAZIONE DELL’ASSEMBLEA

L’Assemblea vota normalmente per alzata di mano. Su decisione del Presidente o per argomenti di particolare importanza la votazione può essere fatta a scrutinio segreto; il Presidente dell’Assemblea può, in questo caso, scegliere tre scrutatori tra i presenti.

 

ART. 17 – COMPITI DELL’ASSEMBLEA

 

L’Assemblea è il massimo organo deliberante dell’Associazione, è convocata dal Presidente su decisione del Comitato Direttivo.

È compito dell’Assemblea:

  • eleggere i componenti del Comitato Direttivo e decidere sulla loro sostituzione in caso d’inadempienza;
  • esprimersi e deliberare sulle relazioni del Comitato Direttivo;
  • decidere l’indirizzo politico dell’Associazione;
  • deliberare sui bilanci preventivi e consuntivi;
  • fissare le quote di ammissione ed i contributi associativi, e l’eventuale penale per i ritardati pagamenti;
  • deliberare l’eventuale accettazione di donazioni, lasciti o eredità;

All’Assemblea dei soci in sede straordinaria spettano i seguenti compiti:

  • deliberare su ogni argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Comitato Direttivo;
  • deliberare sulle modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto;
  • deliberare sullo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio.

 

ART. 18 – COMPOSIZIONE DEL COMITATO DIRETTIVO

 

Il Comitato Direttivo è eletto dall’Assemblea nella sua prima seduta ed è composto un minimo di cinque a un massimo di quindici membri, compreso il Presidente.

Il Comitato Direttivo, nella sua prima seduta, elegge al suo interno il Presidente e su indicazione fiduciaria del Presidente nomina un vice Presidente e un Segretario.

Il Comitato Direttivo dura in carica quattro anni e comunque fino all’Assemblea che procede al rinnovo delle cariche sociali. Al termine del mandato i componenti possono essere rieletti.

In caso di dimissione, decadenza, espulsione, decesso o altro impedimento di uno o più componenti del Comitato Direttivo, compete all’Assemblea decidere sulla loro sostituzione.

Il componente assente ripetutamente alle riunioni di Comitato Direttivo, senza giustificazioni, può essere considerato inadempiente e perdere la carica di componente del Comitato Direttivo. Tal eventuale decisione è compito dell’Assemblea, come anche la conseguente sostituzione.

Gli eventuali membri del Direttivo nominati in surroga restano comunque in carica sino alla scadenza naturale del Consiglio Direttivo.

Le dimissioni o la decadenza della maggioranza dei componenti dell’organo di amministrazione comportano in ogni caso la decadenza dell’intero Comitato Direttivo.

 

ART. 19 – DELIBERAZIONI DEL COMITATO DIRETTIVO

 

Le deliberazioni del Comitato Direttivo sono valide se alla riunione prendono parte oltre la metà dei componenti.

Le deliberazioni del Comitato Direttivo sono prese a maggioranza semplice dei voti dei componenti presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le deliberazioni prese con il numero legale degli intervenuti s’intendono tacitamente accettate anche dai componenti assenti alla specifica riunione.

 

ART. 20 – FORME DI VOTAZIONE DEL COMITATO DIRETTIVO

 

Il Comitato Direttivo vota normalmente per alzata di mano. Su decisione del Presidente o per argomenti di particolare importanza la votazione può essere effettuata a scrutinio segreto; il Presidente può, in questo caso, scegliere tre scrutatori tra i presenti.

 

ART. 21 – COMPETENZE DEL COMITATO DIRETTIVO

 

Il Comitato Direttivo è l’organo esecutivo dell’Associazione ed è quindi investito di ogni potere per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento degli scopi dell’Associazione e per la direzione ordinaria e straordinaria dell’Associazione.

È compito del Comitato Direttivo:

– nella prima seduta, eleggere al proprio interno il Presidente e, su proposta fiduciaria dello stesso, nominare un vice-Presidente e un Segretario;

– deliberare la convocazione dell’Assemblea e fissare il relativo ordine del giorno;

– fissare le direttive per l’attuazione dei compiti statutari, stabilire le modalità e le responsabilità di esecuzione e controllarne l’esecuzione stessa;

– decidere sulle domande di ammissione dei soci, salvo i casi ove ritiene necessaria la deliberazione dell’Assemblea;

– decide sulle attività e le iniziative dell’Associazione e la sua collaborazione con i terzi;

– nominare comitati, commissioni tecniche, gruppi di studi;

– compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;

– predisporre i progetti di bilancio preventivo, consuntivo, il rendiconto finanziario e lo stato patrimoniale, da presentare all’Assemblea;

– proporre sugli investimenti patrimoniali;

– compiere, alfine, tutti gli atti necessari per la realizzazione degli scopi dell’Associazione esclusi quelli che per legge o per statuto sono demandati all’Assemblea dei soci;

– ratificare gli eventuali provvedimenti emessi in via d’urgenza da parte del Presidente.

Il Comitato Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga necessario, ovvero, su richiesta di almeno 1/3 (un terzo) dei suoi membri.

La firma e la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa e di fronte a tutti è conferita al Presidente.

 

ART. 22 – IL PRESIDENTE

 

Il Presidente è eletto dal Direttivo nella sua prima seduta, dura in carica un quadriennio ed è rieleggibile una sola volta salvo deroghe.

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’Associazione e presiede il Comitato Direttivo e l’Assemblea.

I suoi compiti sono:

  • assicurare il funzionamento dell’Associazione;
  • sovraintendere all’attuazione delle deliberazioni dell’Assemblea e del Comitato Direttivo oltre che a controllarne la corretta esecuzione;
  • valutare le proposte da sottoporre al Comitato Direttivo e adottare i provvedimenti d’urgenza, salvo poi riferirne al Comitato Direttivo;
  • predisporre l’ordine del giorno delle sedute del Comitato Direttivo e dell’Assemblea dei soci;
  • firmare gli atti sociali che impegnano l’Associazione sia nei riguardi dei soci sia dei terzi;
  • convocare e presiedere l’Assemblea su decisione del Comitato Direttivo o di almeno 1/3 degli associati che ne facciano espressa richiesta;
  • presentare i rendiconti all’Assemblea previa relazione del Comitato Direttivo;
  • sviluppare ogni attività finalizzata al conseguimento degli scopi istituzionali dell’Associazione;
  • esercitare la sorveglianza sull’andamento morale ed economico dell’Associazione;
  • assumere, in via d’urgenza ed ove non sia possibile una tempestiva convocazione del Comitato Direttivo, i provvedimenti indifferibili ed indispensabili al corretto funzionamento dell’Associazione, sottoponendo gli stessi alla ratifica del Comitato stesso alla prima seduta utile.

Il Presidente può delegare ad uno o più componenti del Comitato Direttivo parte dei suoi compiti in via transitoria o permanente. Nello specifico può nominare una persona di sua fiducia componente del Comitato, per i rapporti con la Banca o altro Istituto, per operazioni necessarie alla vita dell’Associazione;

In caso di dimissioni e d’impedimento grave del Presidente, tale giudicato dal Comitato Direttivo, il Comitato Direttivo stesso provvede a nominare un Presidente temporaneo sino alla successiva Assemblea.

 

ART. 23 – COLLEGIO DEI SINDACI REVISORI

 

Il Collegio dei Sindaci revisori ha il compito di verificare periodicamente la regolarità formale e sostanziale della contabilità, redige apposita relazione da allegare al bilancio preventivo e consuntivo.

Per l’assolvimento del proprio mandato i Sindaci revisori hanno libero accesso alla documentazione contabile ed amministrativa dell’Associazione.

Il Collegio dei Sindaci Revisori non è eletto dall’Albero dei Cuori territoriale, perché, com’è previsto dallo Statuto Regionale e approvato dal Direttivo Regionale Anteas Servizi, il Collegio opera per tutte l’Anteas regionali.

 

ART. 24 – COLLEGIO DEI PROBIVIRI

 

Il Collegio ha il compito di dirimere le controversie tra i singoli soci e tra soci ed Associazione; a tal fine assicura l’esame in contraddittorio delle parti, o tra i loro rappresentanti.

Le deliberazioni del Collegio sono adottate con scrutinio palese previa audizione in contraddittorio tra le parti. Le stesse debbono essere scritte e motivate.

Il Collegio dei Probiviri non è eletto dall’Albero dei Cuori territoriale, ma si utilizzano i Probiviri nazionali.

 

ART. 25 – SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE

 

Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea straordinaria col voto favorevole di almeno i 3/4 degli associati presenti. In tal caso l’Assemblea designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri. L’eventuale patrimonio residuo sarà devoluto, secondo il parere dell’Assemblea, a scopi affini alla presente Associazione.

 

ART. 26 – REGOLAMENTI INTERNI

 

Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamenti interni elaborati dal Comitato Direttivo ed approvati, qualora il Comitato Direttivo lo ritenga opportuno, dall’Assemblea.

 

ART. 27 – RINVIO

 

Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme di legge ed ai principi dell’ordinamento giuridico italiano.